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Consulta, sentenza-choc: "Sesso con minore, niente carcere. Perché la pena va sospesa"
Oggi 05-05-26, 13:22
Niente carcere per chi è stato condannato per atti sessuali con minori ma di "minore gravità". E' il contenuto di una sentenza della Corte Costituzionale destinato a far discutere. Tecnicamente, stabilisce la Consulta, quando sia stata riconosciuta la circostanza aeffetto speciale della minore gravità, "il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l'esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertàpersonale con la detenzione in carcere". La sentenza numero 68, depositata oggi, accoglie le questioni di legittimitàcostituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce al pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena nei casi di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Quest'ultimo, al suo comma 1quater, preclude al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della minore gravitàdel fatto l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di un anno di osservazione in carcere. Ne consegue che il condannato ai sensi dell'articolo 609quater, sesto comma, del codice penale, deve sempre scontare almeno un anno di pena in carcere, anche quando la condanna sia a una pena breve che gli consentirebbe l'immediato accesso a misure alternative alla detenzione. La Corte - dopo avere ribadito che anche il pubblico ministero, in conformitàal ruolo di organo di giustizia assegnatogli dal quadro ordinamentale, puòproporre al giudice di promuovere questioni di legittimitàcostituzionale - ha ritenuto che tale disciplina sia incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalitàrieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena èvolto a evitare la limitazione della libertàpersonale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilitàdi scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato puòimmediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza. Soltanto in via eccezionale, il legislatore puòritenere che la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva, ferma restando la possibilitàdi richiedere da subito la concessione di misure alternative. Le norme censurate non soltanto prevedevano che il condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia stata riconosciuta l'attenuante aeffetto speciale della minore gravità, deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano anche ex lege l'accesso alle misure alternative per l'intero primo anno di detenzione. Secondo la Corte, in tal modo esse si rilevavano innanzitutto intrinsecamente irragionevoli, perché, a fronte della significativa eterogeneitàdelle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha inteso valorizzare attraverso la previsione dell'attenuante della minore gravità, non si puòpresumere che la pericolositàdel condannato sia tale da rendere necessaria tanto l'immediata pena detentiva in carcere, quanto l'impossibilitàdi accedere a misure alternative prima di un anno. Cosìstrutturata, la disciplina censurata determinava anche una disparitàdi trattamento rispetto al condannato per il reato di violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l'analoga attenuante aeffetto speciale della minore gravità: per quest'ultimo, infatti, lo stesso articolo 4-bis, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario contempla la sospensione dell'esecuzione della pena in vista dell'istanza di accesso ai benefici penitenziari e della correlata valutazione del tribunale di sorveglianza. Siamo dunque nel territorio della "punta di diritto". Tale diversità secondo la Consulta èpriva di giustificazione, considerato che le due fattispecie tutelano beni giuridici analoghi e condividono la stessa cornice edittale. Le norme censurate, infine, comportavano un inutile sacrificio della libertàpersonale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività. La Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1quater, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'articolo 609quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante d effetto speciale della minore gravità.
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