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Estero
Turchia, la legge sull'amnistia (parziale) per il Pkk
Oggi 06-08-26, 11:01
AGI - In Turchia si fa sempre meno stretta la strada verso un'amnistia parziale ai militanti del Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan) che accetteranno di deporre le armi. Una commissione parlamentare ha presentato al Parlamento turco una proposta di legge articolata in 12 articoli volta a creare il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti del Pkk, in guerra con Ankara dal 1984. Chiamato dal partito Akp al governo, il cui leader è il presidente Recep Tayyip Erdogan, "Turchia senza terrorismo", il disegno di legge è giunto in parlamento forte di quasi 360 firme ed è stato depositato presso la Presidenza della Assemblea Nazionale. In Turchia presentata la legge sul Pkk Il disegno di legge, intitolato formalmente "Proposta di legge per il rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale", prevede la sospensione delle indagini, dei procedimenti penali e dell'esecuzione delle condanne già emesse per reati legati all'appartenenza e alle attività del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), a condizione che l'organizzazione deponga formalmente tutte le armi e si sciolga. L'accertamento dovrà essere effettuato dalle forze di sicurezza e confermato con una decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Obiettivi della proposta Il presidente del gruppo parlamentare dell'Akp, Abdullah Guler, ha affermato che la proposta "mira a reintegrare nella società coloro che rinunciano alla violenza", precisando che resteranno esclusi dall'ambito di applicazione i leader e i dirigenti dell'organizzazione, i condannati per omicidio volontario commesso nell'ambito dell'attività dell'organizzazione e coloro che stanno scontando l'ergastolo per reati commessi prima del 1 giugno 2005. Sospensione delle pene In base al meccanismo previsto dal testo, l'esecuzione delle pene fino a un massimo complessivo di 15 anni per i reati inclusi nella normativa sarà sospesa per cinque anni con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Per le condanne superiori a 15 anni, nonché per l'ergastolo e l'ergastolo aggravato, il periodo di sospensione sarà di dieci anni. Durante tale periodo resteranno sospesi anche i termini di prescrizione. Lo stesso schema si applicherà alle indagini e ai procedimenti penali in corso: sospensione di cinque anni per i reati puniti con una pena massima fino a 15 anni e di dieci anni per quelli più gravi. Archivio e revoca dei benefici Tutti i provvedimenti di sospensione saranno registrati in un apposito archivio, consultabile esclusivamente da pubblici ministeri, giudici o tribunali nell'ambito di procedimenti attivi. Il meccanismo prevede inoltre una clausola di revoca automatica: qualora il beneficiario commetta un reato di terrorismo durante il periodo di sospensione, il beneficio decadrà immediatamente, il procedimento riprenderà e l'eventuale pena sarà eseguita integralmente, senza possibilità di una nuova sospensione. Qualora, invece, il periodo di sospensione si concluda senza la commissione di nuovi reati, il procedimento originario sarà archiviato oppure la pena sarà considerata estinta. Modalità di adesione e organi di controllo Gli interessati avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale per comunicare la volontà di beneficiare della legge alla procura territorialmente competente o a un'altra istituzione designata dall'organo di vigilanza. Il disegno di legge istituisce un Consiglio di alto livello incaricato di monitorare l'attuazione della normativa, presieduto dal vicepresidente della Repubblica e composto dai ministri della Giustizia, degli Esteri, dell'Interno e della Difesa, dal segretario generale della Presidenza, dal direttore dell'Organizzazione nazionale di intelligence (Mit) e dal segretario generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Supervisione parlamentare L'organismo potrà istituire sottocommissioni e invitare alle proprie riunioni rappresentanti dei ministeri o altri soggetti ritenuti competenti. Anche il Parlamento svolgerà una funzione di supervisione. Il Consiglio sarà tenuto a riferire periodicamente alla Grande Assemblea Nazionale, mentre il presidente dell'Assemblea istituirà una commissione speciale incaricata di monitorare il processo e formulare raccomandazioni. Le funzioni di segreteria del Consiglio saranno assicurate dalla Segreteria generale della Presidenza. I funzionari incaricati dell'attuazione della legge non potranno essere chiamati a rispondere in sede civile, amministrativa o penale per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa.
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