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Pegno mobiliare non possessorio e accesso al credito: il focus di Andrea Centofanti
Oggi 22-01-26, 18:12
Oggi le imprese hanno diverse soluzioni per accedere al credito, dagli strumenti bancari tradizionali, come mutui, linee di credito e anticipi su fatture, a forme di finanziamento più evolute come il factoring o la finanza agevolata. Oltre a queste modalità di accesso al credito, ormai consolidate da diverso tempo, si sta affermando una nuova soluzione che merita sicuramente un approfondimento: il pegno mobiliare non possessorio, un istituto giuridico che consente di offrire beni mobili a garanzia di un credito senza che l'impresa debba privarsene materialmente. In sostanza, nonostante tali beni siano dati in pegno, l'azienda può continuare a utilizzarli per la sua attività produttiva. Per approfondire le principali caratteristiche di questo particolare istituto giuridico, abbiamo chiesto il contributo di Andrea Centofanti, avvocato civilista e partner dello Studio Legale Rappazzo. Pegno mobiliare non possessorio: il quadro normativo di riferimento Il pegno mobiliare non possessorio – spiega Andrea Centofanti – è una figura speciale di pegno. Di norma, infatti, “il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa” (art. 2786 del Codice Civile). In deroga a tale principio, con l'art. 1 del D.L. n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento a garanzia dei crediti che riguardano l'attività d'impresa, che permette di costituire un diritto reale di pegno su beni mobili determinati o determinabili, senza la necessità che il debitore sia privato del loro possesso, così da poterli utilizzare, anche trasformandoli o alienandoli, con trasferimento automatico del vincolo sui beni sostitutivi o sui prodotti finiti. Andrea Centofanti: “L'importanza del superamento dello spossessamento” Per le sue caratteristiche il pegno mobiliare non possessorio è definito anche “pegno mobiliare senza spossessamento”. Questa definizione è particolarmente efficace poiché l'aspetto più innovativo e interessante del nuovo istituto – continua Andrea Centofanti – è proprio il superamento dello spossessamento, il quale, nel pegno classico, ne limita spesso l'utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa. Questo tipo di istituto giuridico rappresenta un'importante forma di tutela sia per il debitore, che può continuare a utilizzare i beni oggetto di pegno, sia per il creditore, perché gli garantisce sia la prelazione sul credito sia notevole flessibilità per il recupero dello stesso. I beni valorizzabili Il pegno mobiliare non possessorio consente di valorizzare diverse tipologie di beni, per esempio macchinari, merci presenti in magazzino, ma anche crediti e diritti immateriali, a condizione però che siano strumentali all'attività d'impresa. Un aspetto che vale la pena di puntualizzare è la rotatività del pegno. In una sua recente intervista, Andrea Centofanti ha infatti spiegato che in mancanza di patti contrari e nel rispetto della destinazione economica del bene, il debitore ha la facoltà di disporre dei beni assoggettati a pegno senza che ciò porti all'estinzione della garanzia. Il vincolo reale si trasferisce in modo automatico sul bene sostitutivo o sul corrispettivo, senza effetti novativi (cioè senza creare nuovi obblighi né modificare quelli esistenti) e senza che risultino necessarie altre formalità. Il registro telematico dei pegni mobiliari non possessori Un aspetto fondamentale dei pegni mobiliari non possessori è rappresentato dal registro telematico a essi dedicato istituito presso l'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione in questo registro svolge la funzione che, nel pegno tradizionale, era garantita dalla consegna fisica del bene, assumendo valore costitutivo per l'opponibilità verso terzi. Grazie a questo strumento, il creditore gode di una prelazione certa e legalmente tutelata, mentre gli operatori finanziari possono valutare e gestire il rischio con maggiore sicurezza, rendendo il ricorso al pegno non possessorio più efficiente e diffuso.
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