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Per i giudici è stata "brutale aggressione". Ma poi scarcerano i picchiatori di Torino
Oggi 05-02-26, 07:14
Il giudice parla di «guerriglia urbana», di azione «evidentemente preordinata e organizzata». Ma le misure cautelari raccontano altro. È questo lo scarto che emerge dalle ordinanze firmate dal gip Irene Giani sugli scontri del 31 gennaio a Torino, durante il corteo pro Askatasuna. Secondo il giudice, quanto accaduto in città non è stato frutto di improvvisazione, ma il risultato di una strategia precisa messa in atto da una frangia dei manifestanti. Una guerriglia urbana, appunto, culminata anche nella «brutale aggressione» a una troupe Rai. Ma all'esito delle udienze di convalida, due dei tre arrestati sono tornati in libertà. Matteo Campaner e Pietro Desideri sono stati scarcerati con obbligo di firma. Erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Restano indagati, ma per il gip non sussistono esigenze cautelari tali da giustificare la detenzione. Una decisione che la difesa di Campaner accoglie con soddisfazione, pur annunciando la possibilità di ricorrere al tribunale del riesame. Diversa la posizione del terzo arrestato. Per Angelo Simionato, 22 anni, originario della provincia di Grosseto, il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Il giovane, fermato dalla Digos in flagranza differita, è ritenuto un presunto aggressore dell'agente finito a terra durante gli scontri. Nel dispositivo si parla di «indizi» a suo carico, emersi anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato nel corso dell'udienza. Il quadro che emerge dagli atti è quindi quello di una manifestazione degenerata in violenza organizzata, ma con responsabilità individuali che, almeno allo stato, vengono differenziate sul piano cautelare. Da una parte, la ricostruzione giudiziaria di una guerriglia pianificata; dall'altra, misure attenuate per due indagati e i domiciliari per il solo giovane ritenuto coinvolto direttamente nell'aggressione al poliziotto. Nel caso del 22enne di Grosseto, il gip riconosce un «efficiente concorso morale». Nell'ordinanza si legge: «L'indagato, infatti, con la propria permanenza e con la registrata azione di sospingimento, contribuiva alla realizzazione dell'evento, rafforzando e sostenendo il proposito criminoso dei correi, che materialmente colpivano l'agente Calista e certamente percepivano la sua presenza adesiva, pur nella rapidità dello sviluppo dell'azione. I movimenti del Simionato, per come ritratti dal video, paiono del tutto incompatibili con l'ipotesi che in quel momento egli stesse scappando, come invece da lui spontaneamente dichiarato in sede di convalida». Si ritiene, «ad ogni modo, che le descritte esigenze di cautela possano essere adeguatamente tutelate con la misura degli arresti domiciliari, attesa la giovanissima età dell'indagato e il suo stato di incensuratezza, nonché considerato che il pericolo di reiterazione pare collegato a filo diretto con la possibilità di partecipare ad altri eventi collettivi della medesima natura, in concreto impedita dall'applicazione della predetta misura». Il giudice, inoltre, specifica che Simionato «non risulta legato a gruppi organizzati violenti o antagonisti, né è mai emerso quale autore di atti della medesima indole nel corso di precedenti manifestazioni o cortei». Anzi, avrebbe dimostrato «una certa ingenuità operativa» visto che a differenza degli altri «soggetti che con azione preordinata avviavano gli scontri, non era travisato, non era in possesso di strumenti di protezione» e indossava «indumenti sgargianti, che con facilità ne consentivano l'immediato riconoscimento». Per Desideri, invece, l'obbligo di firma può rappresentare un «valido monito disincentivante alla reiterazione delittuosa». Questa misura, scrive il gip, «pare maggiormente adeguata al caso di specie, alla luce della personalità del soggetto e di tutti i dati di contesto emersi». Anche per Campaner il giudice ravvisa nell'obbligo di firma «un valido monito disincentivante alla reiterazione delittuosa». Considerato che «veniva visto nell'atto di lanciare oggetti contro uno schieramento delle forze dell'ordine, mentre era posizionato a pochi metri da loro, il livello di offensività della sua condotta risulta allo stato comunque contenuto, atteso che nessuno degli operanti posti nel raggio diretto della sua azione veniva attinto o comunque in qualche modo ferito per effetto della sua condotta».
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