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Roma, Bombardieri: "Ennesima tragedia sul lavoro, riflettere su normativa appalti"
Oggi 04-11-25, 18:35
"Si tratta dell'ennesima tragedia sul lavoro" che dovrebbe fare concentrare la riflessione "sulla logica degli appalti al massimo ribasso e dei subappalti a cascata". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, punta l'indice sulla normativa relativa agli appalti nel commentare la scomparsa di Octay Stroici, l'operaio 66enne vittima del crollo della Torre dei Conti di Roma, dopo oltre undici ore sotto le macerie. Proprio la disciplina dell'appalto al massimo ribasso, che premia l'offerta più vantaggiosa (rispetto al prezzo base stabilito) per la committente da parte dei candidati all'aggiudicazione della commessa, è da tempo nel mirino del sindacato - di cui Stroici era delegato - per la sua potenziale spinta alla compressione dei costi. Per Bombardieri, "soprattutto nel settore dell'edilizia, dove è stato introdotto il 'badge di cantiere'" nell'ambito del recente decreto del Governo sulla sicurezza sul lavoro "è necessario chiarire quali aziende lavorano e che tipo di contratto usano", con il leader Uil che ribadisce infine la necessità di introdurre "il reato di omicidio sul lavoro", visto che "spesso i familiari dei lavoratori che perdono la vita non hanno giustizia nei processi". Quanto sancito nel nuovo Codice degli Appalti, approvato nel 2023, è al centro anche delle riflessioni di Unimpresa, in particolare in merito alla revisione della soglia per gli affidamenti diretti di lavori (che dunque non necessitano di essere banditi a gara) innalzata da 40mila a 150mila euro (140mila euro per servizi e forniture). Nella gara d'appalto per il restauro della Torre dei Conti, infatti, erano proprio sei gli affidamenti diretti presenti, di cui due alla ditta dove lavorava Stroici. "La sicurezza non si gioca solo nel cantiere principale, ma anche e soprattutto nei livelli più bassi della filiera, dove i controlli si diradano e le responsabilità si confondono", sottolinea il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi. L'impresa che ottiene un appalto pubblico, infatti, "può affidare parte dei lavori ad altre aziende", ma solo dopo aver ottenuto "l'autorizzazione della stazione appaltante, cioè dell'ente che ha bandito la gara". In teoria, questa autorizzazione dovrebbe arrivare "solo dopo aver verificato che il subappaltatore sia in regola con i contributi, rispetti le norme sulla sicurezza e non abbia precedenti penali o interdizioni", spiega Longobardi, secondo cui però nella pratica "la catena di affidamenti si allunga e la capacità effettiva di controllo si indebolisce a ogni passaggio". Controversa, secondo Unimpresa, è anche l'eliminazione del limite del 30% al ricorso al subappalto prevista nel nuovo Codice, dato che "in linea teorica, un'impresa può subappaltare anche l'intera commessa", ma "più passaggi ci sono, più si perde tracciabilità e più difficile diventa accertare chi sia davvero responsabile della sicurezza dei lavoratori in ogni fase". In tema di sicurezza sul lavoro e di trattamenti da riconoscere a dipendenti degli appaltatori e dei subappaltatori "gli obblighi di legge operano allo stesso modo, sia che si tratti di affidamento diretto che di gara competitiva", aggiunge Franco Scarpelli, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università di Milano-Bicocca. Per Scarpelli, il tema è chiedersi "se l'affidamento diretto, quando questo è consentito dalla legge, evitando la presenza di altre imprese concorrenti non finisca indirettamente per abbassare il controllo sull'equilibrio tra costi e opera da realizzare, che spesso è uno dei terreni sui quali viene proposta l'impugnazione dell'aggiudicazione". Esiste infine, per Scarpelli, anche il tema "della capacità della valutazione a monte da parte degli enti appaltanti", che in alcuni casi può portare "magari non per cattiva volontà, ma per mancanza di risorse" ad applicare la legge "in maniera burocratica, facendo ricorso a tabelle e valutazioni standard" invece che "ad una valutazione specifica dei costi della sicurezza dell'opera da appaltare, e dunque dell'adeguatezza dell'offerta all'opera stessa, e ai suoi rischi".
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