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Dopo l’espulsione non c’è diritto all’asilo
Oggi 20-05-26, 12:00
La Cassazione fissa un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal Paese, non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare tempo. Scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari. Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale. Continua a leggere
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