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Referendum giustizia, chi piega la realtà salva un sistema malato
Oggi 18-03-26, 12:14
Nel tentativo di rafforzare le ragioni del No al referendum sulla giustizia, si è arrivati in questi giorni a un’operazione tanto suggestiva quanto discutibile: tirare dentro la figura di Giuliano Vassalli. Non è un dettaglio. Evocare un padre nobile del diritto penale serve a dare autorevolezza a una tesi politica. Ma quando la ricostruzione non regge, il rischio è che l’effetto sia esattamente opposto. Antonio Baldassarre ha ricordato come Vassalli fosse favorevole alla separazione delle carriere, collocando questa posizione in coerenza con il nuovo codice di procedura penale del 1988-1989. Luciano Violante ha reagito sostenendo che questa ricostruzione sarebbe errata e, per dimostrarlo, ha richiamato l’ordinamento giudiziario e la riforma del 1988 firmata dallo stesso Vassalli. Fin qui il confronto è legittimo. Il problema nasce quando si entra nel merito delle norme. Perché è proprio lì che il ragionamento di Violante comincia a scricchiolare. Nel suo intervento, Violante richiama l’ordinamento giudiziario di origine “Grandi”. Vale la pena ricordare di cosa stiamo parlando: il regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, varato in pieno regime fascista e firmato dal Guardasigilli Dino Grandi, uno dei principali esponenti del fascismo, ministro della Giustizia e poi presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni. È in quel contesto che viene costruito l’impianto della magistratura italiana fondato sull’unità della carriera, con la sola distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti. Questo è il punto storico da cui partire. E già questo basterebbe a rendere quantomeno curioso il tentativo di utilizzare quell’impianto come argomento per sostenere l’attualità del modello. Ma non è tutto. Perché nel tentativo di sostenere la sua tesi, Violante finisce per inciampare proprio sulle norme che richiama. In particolare, viene evocato – direttamente o indirettamente – l’articolo 140 dell’ordinamento giudiziario. Solo che quell’articolo non c’entra nulla con la separazione delle carriere. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46845022]] Riguardava aspetti interni di organizzazione e inquadramento dei magistrati ed è stato abrogato da decenni. Utilizzarlo per sostenere una tesi sul rapporto tra pubblico ministero e giudice significa semplicemente citare una norma fuori contesto. A questo punto si potrebbe pensare a una svista. Ma anche provando a ricondurre il ragionamento sul piano corretto, il risultato non cambia. Perché l’unica norma davvero pertinente è l’articolo 190 dell’ordinamento giudiziario. Ed è qui che la tesi di Violante si ribalta. L’articolo 190 stabilisce che la magistratura è unificata nel concorso, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, pur distinguendosi nelle funzioni giudicanti e requirenti. In altre parole: carriera unica, con distinzione di funzioni. Non separazione delle carriere. E allora la domanda è inevitabile: dov’è la prova che Vassalli fosse contrario alla separazione delle carriere? Non c’è. Perché quella norma non dimostra una scelta culturale o politica di Vassalli. Dimostra semplicemente che nel 1988 era ancora in vigore il modello tradizionale dell’ordinamento giudiziario italiano, costruito nel 1941 e mai realmente superato. Ed è qui che cade anche l’altro argomento. Attribuire a Vassalli la paternità di quel modello perché ha firmato il D.P.R. 449 del 1988 è una forzatura evidente. Quel decreto era un atto dovuto di adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale. Il Guardasigilli lo controfirma, non lo trasforma automaticamente in una dichiarazione di principio. La verità, se la si vuole guardare senza forzature, è molto più semplice: il sistema attuale non nasce con Vassalli e non è “opera” sua. È il prodotto di un impianto normativo varato in epoca fascista, fondato sull’unità della carriera e sul possibile passaggio tra funzioni, che nel tempo è stato ritoccato ma mai messo davvero in discussione. Ed è esattamente questo il punto del referendum. Sostenere oggi la separazione delle carriere non significa riscrivere la storia, ma prendere atto che quel modello appartiene a un’altra stagione e può essere legittimamente superato. Continuare a difenderlo, invece, richiamando norme sbagliate o attribuendo a Vassalli posizioni che quelle norme non dimostrano, significa spostare il confronto dal terreno dei fatti a quello delle suggestioni. E allora il tema non è il “senso della misura”, evocato da Violante. Il tema è il senso delle norme – e della storia. Perché quando si citano articoli che non c’entrano, si confondono i piani e si piegano le fonti a una tesi precostituita, il risultato è uno solo: una ricostruzione che non regge. E chi vuole convincere gli italiani dovrebbe partire da qui: dai fatti. Non da norme usate a metà. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46848325]]
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