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Tutte le falsità sulla nuova legge elettorale: perché la riforma non è anticostituzionale
Oggi 17-07-26, 05:54
Il nuovo sistema non vìola le prerogative del capo dello Stato riguardo alla nomina del presidente del Consiglio: il vincolo, in realtà, vale per la coalizione che si assume la responsabilità della scelta Anche il Pd nelle primarie vedeva il mezzo per scegliere non solo il segretario ma pure il premier Secondo molti esponenti della sinistra, politici e costituzionalisti, la legge elettorale in via di approvazione sarebbe fonte di inenarrabili sventure e gravissime violazioni costituzionali. Tra queste, in ordine di gravità, figurerebbe, ai primi posti, la lesione di una delle più importanti prerogative del Presidente della Repubblica: quella di nominare, all’esito delle consultazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri. Perché? Perché la legge in via di approvazione stabilisce che i partiti indicano, nel programma elettorale, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel dibattito di questi giorni alla Camera dei deputati si sono ascoltate lamentazioni accorate: questa regola sancirebbe la fine della forma di governo parlamentare, renderebbe inutili le mitiche consultazioni al Quirinale (tradizionale aspetto delle crisi di governo in stile “prima Repubblica”), limiterebbe la libertà di valutazione e di scelta del Capo dello stato. Ora, cerchiamo di sgombrare il campo dal solito uso strumentale della Costituzione, brandita come arma politico-polemica. In realtà, il dibattito sul tema cui allude la regola di cui parliamo è antico, e quella stessa regola non è affatto una novità. Si è spesso pensato, tramite la legge elettorale, di aiutare la formazione di un contesto istituzionale degno di un bipolarismo maturo, mostrando ai cittadini che il loro voto non solo serve a designare la rappresentanza parlamentare, ma anche prefigura l’ipotesi di un governo, attraverso l’indicazione di un leader riconosciuto della forza politica o della coalizione. Qualcosa di simile era previsto, ad esempio, anche nel cosiddetto Porcellum. In sostanza, regole del genere sono state sempre pensate per aiutare la formazione di una vera e propria convenzione da sistema parlamentare maturo, in cui il leader del partito che vince le elezioni diventa capo del governo (come in Inghilterra, dove non pare viga un sistema autoritario...). Intendiamoci bene: non è previsto che il nome di un “candidato premier” sia scritto sulla scheda elettorale. Se così si stabilisse, dicendo al cittadino che il suo voto equivale a una sorta di elezione diretta del Presidente del Consiglio, allora sì che si dovrebbe gridare alla violazione delle attribuzioni del Presidente della Repubblica, e alla surrettizia creazione di una sorta di premierato, con legge ordinaria e non con una revisione costituzionale. Ma nulla del genere accade qui. Facciamo attenzione alle parole: «I partiti indicano, nel programma elettorale, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri». ORDINE DELLE COSE Si parla di proposta da formulare al Capo dello Stato, il quale sarà ovviamente libero di tenerla in conto. È chiaro, peraltro, che se la proposta viene da una forza politica che ha vinto le elezioni, il Presidente difficilmente potrà discostarsene, ma ciò è nell’ordine delle cose, purché l’esito delle elezioni sia stato chiaro. Ma non vi è nessuna costrizione delle attribuzioni presidenziali. Piuttosto, se ci si pensa bene, si tratta di un vincolo che la coalizione di partiti pone a sé stessa, quindi di un auto-vincolo, e di una forma di trasparenza, una assunzione di responsabilità per le proprie scelte future di fronte agli elettori. E poi, una cosa val la pena di sottolineare. Essa rende ancor più inverosimili le lamentazioni che ascoltiamo in questi giorni. Ci ricordiamo delle primarie del Partito democratico? Il Pd, nato esso stesso da un’ispirazione coerentemente maggioritaria e bipolarista, vedeva nelle primarie di iscritti e simpatizzanti lo strumento per identificare non solo il leader del partito, ma anche, in potenza, il possibile candidato da proporre, alle elezioni, come Presidente del Consiglio. Non saprei dire che fine abbia fatto l’ispirazione maggioritaria che guidava allora il Pd (bisognerebbe chiederlo agli esponenti della sua sinistra riformista, che vivono con disagio la radicalizzazione di Schlein): ma dovremmo forse pensare che anche tutta quella stagione era diretta a coartare la libertà valutativa del Presidente della Repubblica? Sarebbe interessante aver qualche risposta dai solerti profeti di sventura, che già pregustano decisioni giudiziarie (della Corte costituzionale o, leggo in questi giorni, anche della Corte europea dei diritti dell’uomo) che facciano a pezzi lo Stabilicum (o Melonellum che dir si voglia).
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