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Cronaca
Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio
Oggi 19-09-25, 11:06
AGI - L'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un'unione civile: in tal caso, si applicano, infatti, gli stessi principi previsti per le coppie che, invece, sono state unite in matrimonio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con un'ordinanza depositata negli scorsi giorni, affrontando il caso di due donne, dopo la fine del loro rapporto. "Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa", è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. "L'unione civile disegnata dal nostro legislatore - si legge nell'ordinanza - consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva, è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti a essa connessi, come l'assegno di mantenimento". A essa si applica pero' "per espressa disposizione di legge", quanto sancito dalla legge sul divorzio, "secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio". La funzione assistenziale dell'assegno, osservano i giudici del 'Palazzaccio', "va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo", mentre quella "perequativo-compensativa" ricorre "se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare", nel caso in cui tale "sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al menage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte". La funzione assistenziale dell'assegno La Corte precisa quindi che "la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto", se, invece, ricorre anche la funzione compensativa, "l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte". Il caso all'esame dei giudici di piazza Cavour riguarda lo scioglimento dell'unione civile che due donne avevano costituito nel 2016: una delle due aveva presentato istanza al giudice per ottenere il riconoscimento dell'assegno e il tribunale di Pordenone aveva accolto la sua domanda, stabilendo in suo favore un assegno di 550 euro mensili, decisione, però, ribaltata in appello a Trieste. Erano state quindi le sezioni unite civili della Cassazione a riaprire il caso, rinviando gli atti alla Corte triestina per un nuovo accertamento. Nel procedimento d'appello-bis, i giudici di Trieste avevano riconosciuto il diritto all'assegno, ma dovranno, secondo quanto deciso dalla prima sezione civile della Cassazione con la sua ordinanza, pronunciarsi ancora sulla vicenda, poiché, nella loro sentenza, risultano accertati solo "la disparità economica tra le parti" e "il sacrificio di una prospettiva di carriera", ma non "se si fosse determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente", o "di minori proporzioni" e se "l'attuale condizione della richiedente, appena quarantaquattrenne, esiga effettivamente, per raggiungere la soglia di una dignitosa esistenza, l'apporto della sua ex compagna" Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone
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