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Cronaca
Urbanistica a Milano, i giudici: "Svilente la tesi dei pm. Non ci sono indizi di colpevolezza"
Oggi 16-09-25, 13:46
AGI - "È svilente la semplificazione argomentativa" della Procura di Milano. È una delle considerazioni durissime contenute nella motivazione, depositata oggi, al provvedimento col quale i giudici del Tribunale del Riesame di Milano avevano annullato il 12 agosto scorso l'arresto di Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione Paesaggio finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica. I giudici vanno dritti al punto quando scrivono che "il patto corruttivo non è stato dimostrato". Il dubbio che c'era prima di conoscere le motivazioni era se l'arresto fosse stato bocciato per mancanza di esigenze cautelari oppure mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. E i giudici esplicitano in maniera lampante la ragione alla base della decisione: Scandurra non avrebbe dovuto essere arrestato perché i suoi rapporti con l'imprenditore Manfredi Catella non erano corruttivi. Per il Riesame di Milano sono "congetture" quelle del gip che ha accolto le richieste di misure cautelari per gli indagati nell'inchiesta sull'urbanistica. Nelle motivazioni all'annullamento della misura per l'architetto Scandurra, i magistrati del Riesame appuntano che "il gip, nelle sue valutazioni, rimandando alla richiesta cautelare del pm, omette di considerare le risultanze probatorie nella loro dimensione dinamica riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza come dimostrano le chiose finali, comuni a tutti gli indagati e ai rispettivi capi di incolpazione, 'non sussistono dubbi alla luce dei fatti [quali?], delle tempistiche [quali?] e del decorso delle varie pratiche [quali?] oppure, avuto riguardo al profilo psicologico 'stante l'inequivoco tenore delle parole profferite [quali?] e dei comportamenti tenuti [quali?!]". E ancora: "Risultano, allo stesso modo, poco esaustive le argomentazioni spese dal giudice con riferimento alle remunerazioni ricevute da Scandurra che si assume essere indebite senza, tuttavia, chiarirne le ragioni se non attraverso il ricorso a congetture:sarebbe sufficiente, per il gip, l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo". Per il Riesame, "la semplificazione argomentativa è svilente. Il gip omette di considerare che Scandurra è un professionista di alto livello, destinatario di riconoscimenti internazionali. Ha svolto i suoi incarichi per i quali ha ricevuto il giusto compenso. Non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false. Trattandosi di progetti di alto profilo - realizzazione di edifici -, i compensi, peraltro, in linea o addirittura inferiori alle tariffe professionali dell'Ordine degli Architetti, non possono di certo definirsi 'lucrosi' o 'assai remunerativi' nell'accezione negativa attribuita dal gip. Non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica, non dell'attività di libero professionista. A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove fosse stato dimostrato il patto corruttivo, ma come detto, ciò non e' avvenuto". Il contesto delle indagini viene 'fatto a pezzi' dal Riesame. "Ne emerge, in definitiva, un quadro fattuale confuso che non permette di apprezzare se Scandurra avesse concretamente polarizzato attorno a se' una cerchia di imprenditori risoluti a pagarlo per ottenere l'aggiudicazione di pareri favorevoli dalla Commissione per il Paesaggio".
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