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Approvato il Correttivo appalti: un intervento armonizzante con alcune ombre
17-01-2025, 17:41
Con il d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 il Governo ha approvato il “correttivo” al Codice dei contratti pubblici del 2023, recependo alcune delle osservazioni proposte nel corso dell'esame parlamentare. La novella è entrata immediatamente in vigore, ed è quindi importante che gli operatori economici si adeguino quanto prima al nuovo quadro normativo. La ratio da cui muove il correttivo consiste nell'esigenza di perfezionare e specificare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, anche allo scopo di agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici nella fase post PNRR. A tal fine, l'intervento ha riguardato dieci macro-temi: equo compenso, tutele dei lavoratori, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi stabili, PMI, esecuzione, partenariato pubblico privato e collegio consultivo tecnico. Meritano di essere segnalate anzitutto le innovazioni in materia di contratti collettivi nazionali. Sotto tale profilo, è stato modificato l'art. 11 del codice ed è stato inserito un nuovo allegato (I.01) volto ad orientare le amministrazioni sia nell'individuazione del CCNL applicabile all'appalto, sia nell'eventuale “giudizio di equipollenza” con il diverso contratto collettivo proposto dagli operatori economici in sede di gara. Peraltro, rispetto allo schema di decreto approvato in ottobre, il testo definitivo dell'art. 11, al comma 2-bis, consente alle stazioni appaltanti di indicare un secondo CCNL riferito alle prestazioni (scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie), differenti da quelle prevalenti e rilevanti per una soglia pari o superiore al 30%. Si tratta di una disposizione da accogliere senz'altro con favore in quanto riduce il rischio di irrigidire eccessivamente il meccanismo di individuazione del contratto collettivo applicabile, lasciando maggiori margini di manovra alle imprese. Nell'ottica di accelerazione delle procedure di gara, l'art. 17, rinviando ad un apposito allegato (I.3), ha quindi previsto termini massimi di durata delle diverse procedure di affidamento, il cui superamento costituisce espressamente silenzio-inadempimento, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. Nello stesso senso, è stato ridotto a trentadue giorni il periodo di c.d. stand still tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (art. 18). Anche la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ‒ auspicata e al contempo temuta dalle imprese per le incertezze che ne possono derivare ‒ è stata oggetto di restiling. Il correttivo, infatti, è intervenuto sugli artt. 19, 23, 24 e 26, prospettando nuove regole finalizzate alla semplificazione del settore e al corretto e completo utilizzo sistema di e-procurement, oramai in vigore dal 1° gennaio del 2024. Viene così implementato il fascicolo virtuale dell'operatore economico; vengono definite regole precise sulla certificazione e sui requisiti delle piattaforme pubbliche e private di approvvigionamento; si precisano le funzioni del RUP e del personale amministrativo delle stazioni appaltanti nell'utilizzo della “banca dati nazionale dei contratti pubblici”; è aumentata a 2 milioni la soglia per l'utilizzo del Building information modeling (c.d. BIM). Si tratta di modifiche che potrebbero apparire marginali ma che, in realtà, rivestono una particolare importanza, in quanto volte a superare criticità che talvolta hanno rallentato le procedure di gara. Da segnalare anche l'intervento in merito di equo compenso dei servizi professionali. A tal proposito, l'art. 41 ‒ oltre a rimandare ad un apposito allegato (I.13) per la determinazione dell'ammontare da porre a base di gara ‒ ha finalmente chiarito che una parte dell'importo previsto per i compensi professionali (pari al 35%) può essere soggetta a ribasso da parte degli operatori economici. Sono stati determinati, inoltre, i parametri attraverso i quali la stazione appaltante dovrà attribuire il punteggio tecnico in conseguenza di tale ribasso. Da richiamare, infine, la novella in tema di partenariato pubblico privato che ha condotto all'integrale riscrittura dell'art. 193. Oltre ad essere ora previsto il partenariato su iniziativa pubblica, è stato ridefinito il procedimento di valutazione e approvazione delle proposte presentate dai privati mediante la previsione di un meccanismo valutativo e comparativo su due livelli. Un primo livello prevede un vaglio iniziale dell'interesse pubblico della proposta e di acquisizione di eventuali ulteriori progetti da parte di altri operatori (con la selezione di quello da porre a base di gara); un secondo livello attiene all'individuazione, mediante procedura di gara, del progetto migliore. Resta fermo il diritto di prelazione del promotore che, tuttavia, a differenza della precedente disciplina, deve essere indicare (e quindi possedere) già n fase di proposta i propri requisiti. In parallelo, inoltre, è facoltà dei privati presentare una preliminare manifestazione di interesse, rispetto alla quale l'amministrazione comunichi l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico. La nuova formulazione dell'art. 193 è volta a massimizzare la valutazione dell'interesse pubblico delle proposte, spesso destinate all'esecuzione di opere infrastrutturali di primaria importanza o allo svolgimento di servizi essenziali. Emerge, tuttavia, il rischio di appesantire il procedimento, rendendolo troppo lungo e complesso, in danno agli interessi di celerità e certezza giuridica. Come sempre sarà la prassi applicativa a chiarire se il “correttivo” risulterà effettivamente adeguato rispetto alle finalità che si volevano perseguire o se, al contrario, occorreranno ulteriori interventi in quello che efficacemente è stato definito “l'eterno cantiere dei contratti pubblici”. Francesco Paolo Bello Head of Public & Administrative Law Deloitte Legal
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