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Lotta al body shaming, Semenzato: un atto di coraggio politico. Cosa prevede la legge
Oggi 27-06-25, 14:09
“Questa proposta non vuole essere solo una legge, ma un grande impegno collettivo: quello di creare una società in cui nessuno debba più nascondersi o sentirsi escluso per il proprio aspetto fisico". Lo afferma Martina Semenzato, deputata del gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro Popolare nella dichiarazione di voto alla Camera sull'Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Contrastare il body shaming "è un atto di coraggio politico, un modo per dire che l'Italia è un Paese che si prende cura dei suoi cittadini, specialmente di quelli più vulnerabili" - dichiara Semenzato - Ognuno di noi, in quest'Aula, ha il potere di trasformare l'indifferenza in solidarietà, il pregiudizio in accettazione. Gli articoli di questa legge a mia prima firma istituiscono il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone e tracciano un percorso chiaro: promuovere la consapevolezza e fornire strumenti per contrastare questa stortura sociale, educando al rispetto". Un tema, questo, "su cui torno spesso nei miei discorsi in quest'Aula" e "intorno al quale sto portando avanti una battaglia anche come Presidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio, nonché ogni altra forma di violenza di genere". Non solo, rimarca la parlamentare, "parlare di body shaming è parlare anche dei disturbi alimentari" Il mio impegno istituzionale e parlamentare sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con l'approvazione di una mozione e oggi con questa legge contro il body shaming, è la chiusura di un percorso personale che ho voluto mettere a disposizione della collettività”. La nuova legge contro il body shaming è stata approvata all'unanimità dalla Camera con 221 voti favorevoli. La legge, composta da sei articoli, istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Prossimo passo il passaggio in Senato. IL TESTO IN DISCUSSIONE IN AULA Nel corso dell'esame referente presso la XII Commissione sono state approvate alcune proposte emendative al testo originario del progetto di legge: qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il body shaming, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. Viene specificato che la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive). legge 27 maggio 1949, n. La legge 260 del 1949, L'articolo 2 prevede che In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore possono promuovere iniziative - quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali - finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, finalizzate a: prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming; favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico; incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica; promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità (inciso aggiunto in sede referente), nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui. L'articolo 3 detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo. L'articolo 4 rimette alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni della società civile ed alle associazioni ed enti del Terzo settore la facoltà di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, finalizzate a: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del body shaming, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno (inciso aggiunto in sede referente) e sulla necessità di contrastarlo; fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittima; promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri; promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità (inciso aggiunto in sede referente), nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui. L'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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