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Stretta sulla sicurezza, cosa cambia. Meloni: e ora un decreto sui migranti
Ieri 05-02-26, 22:13
Stretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, divieto di vendita coltelli a minorenni e novità in fatto di migranti. Sono tante le norme contenute nel pacchetto sicurezza licenziato dal Cdm, del quale fanno parte un decreto legge e un disegno di legge. Misure a cui presto si aggiungerà un intervento sugli ingressi irregolari. "La prossima settimana arriva un provvedimento che è interamente dedicato al tema dell'immigrazione, nel quale ci saranno norme molto importanti per fermare soprattutto l'immigrazione illegale"., ha annunciato la premier Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio su Rete4. Ma quali sono le principali novità del pacchetto Sicurezza odierno? COLTELLI E MINORENNI - 'È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere'. E' quanto si legge all'art.4 della bozza del decreto, nel quale si aggiunge che 'ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta'. 'Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni'. È quanto si legge all'art.1 del testo. Se alcuni dei reati sono commessi da un minore di 18 anni, 'nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro'. DASPO E CORTEI - Manifestazioni e cortei vietati a chi ha condanne, maturate in medesimi contesti. È quanto prevede l'articolo 10, nel quale si fa riferimento tra gli altri ai reati di terrorismo, danneggiamento, devastazione e saccheggio, lesioni, attentato alla sicurezza dei trasporti, violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a corpo politico, strage, incendio doloso, omicidio. Nel testo viene dettagliato il 'divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico', 'con la sentenza di condanna per uno dei delitti' indicati. FERMO PREVENTIVO - Si prevede un fermo preventivo di massimo 12 ore qualora sussista 'un fondato motivo di ritenere che 'si 'pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione', dandone 'immediata notizia al pubblico ministero'. Sale da un massimo di 413 euro a un massimo di 10mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria per i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico che non ne danno avviso, almeno tre giorni prima, al questore. La sanzione, contenuta nell'articolo 9, sale fino a un massimo di 12mila euro se il questore ha vietato la manifestazione. REATI 'CON CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE' - Il testo prevede che 'quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo'. La norma interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale e lo adegua con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari, attraverso, così si legge nell'art.13 del decreto, un decreto del ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del testo. TUTELA LEGALE - La bozza del dl sicurezza estende la tutela legale a carico dello Stato disposta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio agli agenti iscritti nel 'registro separato' istituito dallo stesso decreto per 'il fatto' compiuto 'in presenza di una causa di giustificazione'. ZONE ROSSE - 'Il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio'. È quanto prevede l'articolo 4 della bozza del dl Sicurezza in riferimento alle cosiddette 'zone a vigilanza rafforzata'. Viene anche introdotta l'ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il testo prevede che il Prefetto possa individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, le zone 'rosse' caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l'allontanamento di soggetti che tengono, nelle predette aree, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per: delitti non colposi contro la persona o il patrimonio; reati in materia di stupefacenti; reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere CENTRI MIGRANTI - Nel testo del dl figura anche una parte che riguarda il dossier migranti attraverso 'disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale'. Nell'art.28 del provvedimento si fa rifermento all'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire/produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità prevista per l'espulsione. All'art.30, invece, si legge che 'al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa'. ALT POLIZIA E BORSEGGIATORI - Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d'ufficio, modificando quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia. Viene inoltre introdotto un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all'alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. La rapina commessa, in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al, trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato è punita con una pena base da dieci a venticinque anni e una multa da euro 6.000 a euro 9.000. SPACCIO DI STUPEFACENTI - È disposta la confisca dell'autoveicolo o di altri beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati o che abbiano agevolato il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti quale misura accessoria per i reati previsti dall'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. OPERAZIONI SOTTO COPERTURA - Si ampliano i poteri investigativi della polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, di operare in modalità sotto copertura (articolo 16). STRETTA SGOMBERI - Sono 29 gli articoli che compongono lo schema del disegno di legge recante 'Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell'Interno'. Si va, secondo la bozza, dalla tutela dei giornalisti e del personale ferroviario, alle modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili, fino all'istituzione della rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie anche 'al fine di prevenire il disagio giovanile'. Previsti anche il potenziamento dei presidi di Polizia di Stato sul territorio e dell'azione di vigilanza sui litorali, nonché il rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni, oltre all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia. C'è anche l'istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato nonché della Direzione centrale per la formazione. Fra le varie misure, viene introdotta l'aggravante dell''avere, nei delitti colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all'albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all'albo, nell'atto o a causa della propria attività giornalistica o dell'incarico di direzione'.
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