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Cronaca
Chi 'comanda' adesso in Vaticano e come si elegge il nuovo Papa
Oggi 23-04-25, 18:58
AGI - Nella Sede Vacante, ossia nel periodo di tempo che intercorre tra la morte del Pontefice e l'elezione del suo successore, vi sono delle norme da osservare descritte dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis. Il testo è stato redatto da Giovanni Paolo II nel 1996 e modificato da Benedetto XVI nel 2013 (con Motu Proprio Normas Nonnulas del 22 febbraio, 6 giorni prima delle sue dimissioni). È diviso in due parti: "Vacanza della Sede Apostolica" e "L'elezione del Romano Pontefice". Vacanza della Sede Apostolica Il primo articolo della Costituzione afferma che "durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice". È "invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita o è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione". Al Collegio dei Cardinali "è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Nelle Congregazioni generali "tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento". Due sono le specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale cioè dell'intero collegio fino all'inizio dell'elezione e una particolare, costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte. Ogni tre giorni verranno sorteggiati altri tre cardinali. Prime operazioni dei Cardinali Le prime operazioni alle quali sono chiamati i Cardinali prevedono la decisione del "giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli", le disposizioni circa "le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte", l'approvazione delle "spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore", l'annullamento "dell'Anello del Pescatore e del Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche", l'assegnazione "per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori" e infine stabilire "giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto". Alla morte del Papa tutti i capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il cardinale Segretario di Stato sia i cardinali Prefetti sia i presidenti arcivescovi, come anche i membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice. Rimangono in carica anche il cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma e il cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano, nonché l'Elemosiniere. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati e i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali. Allo stesso modo, non cessano l'incarico e i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici. Elezione del Romano Pontefice Per quanto riguarda lo svolgimento del conclave e l'elezione del Romano Pontefice "il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, a eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80esima anno di età. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine". Il conclave può avere inizio tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. Benedetto XVI ha modificato la norma ammettendo "la facoltà di anticipare l'inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori".
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