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Cronaca
Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B
Ieri 27-05-25, 18:56
AGI - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione de visu degli ospiti dei B&B, contro i sistemi di self check-in per questioni di sicurezza. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Federazione FARE (Associazioni Ricettività Extralberghiere). Questa la sintesi della sentenza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha ritenuto la circolare "contrastante" con la riforma del 2011 e "non sufficientemente giustificata". Cosa stabilisce la sentenza Il provvedimento impugnato, risalente al 18 novembre 2024, obbligava i gestori a identificare fisicamente gli ospiti – un obbligo non previsto dalla legge e in contrasto con la riforma del 2011 che aveva già semplificato le procedure di registrazione. Il TAR ha riconosciuto, in sintesi, che l'identificazione de visu non è prevista dall'art. 109 del TULPS; la misura era sproporzionata e non giustificata da necessità reali; la circolare violava i principi di legalità e parità di trattamento; l'onere imposto era eccessivo e dannoso soprattutto per il settore extralberghiero, che non dispone delle stesse risorse strutturali delle grandi strutture alberghiere. Con questa sentenza, FARE ribadisce il suo ruolo di rappresentanza del comparto extralberghiero, a tutela della legalità, dell'innovazione e della competitività. "Non ci siamo mai opposti alle regole – afferma il presidente Rosciano – ma solo alle regole sbagliate. Le regole servono, ma devono essere adeguate ai tempi moderni, alle sfide che ci attendono, per rendere il turismo italiano sempre più attraente e competitivo sul mercato internazionale. Oggi possiamo dire che la giustizia ci ha dato ragione". Violato il principio di proporzionalità La circolare con la quale il Viminale il 18 novembre scorso ha introdotto l'obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare 'de visu' gli ospiti "è viziata, sia perché risulta in contrasto con l'attuale disposto dell'articolo 109 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sia per la violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato a una carenza di istruttoria". È quanto si legge nella sentenza con la quale la Sezione prima ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettività extralberghiera. Dopo aver respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal ministero dell'Interno (dal momento che "l'atto gravato presenta un contenuto già lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, e come tale è immediatamente impugnabile"), il Tar argomenta che "come sottolineato da parte ricorrente, l'obbligo dell'identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il dl 201/2011 ('disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici')... per eliminare degli oneri non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal Tulps. La circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l'obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive". Non solo: "l'identificazione de visu non risulta di per se' in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare, in funzione anche della ratio dell'articolo 109 Tulps, poiché, come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l'alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell'immobile locato (questo dopo il primo contatto). Detto altrimenti, l'identificazione de visu, introdotta dal ministero resistente con la circolare impugnata, non risulta onere idoneo a perseguire il risultato posto alla base dell'atto gravato. Peraltro, sempre sotto tale profilo - continuano i giudici amministrativi - non e' neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell'identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell'atto impugnato, in linea col principio di proporzionalità che pure governa l'agire pubblico". Infine, "ma non da ultimo, la circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all'obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento a una intensificazione delle cosiddette locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24 dicembre 2024, nonché a una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata". Aigab, identificazione de visu contrasta con riduzione adempimenti La sentenza, spiega Marco Celani, Presidente Aigab, si basa su due argomentazioni: "L'obbligo di identificazione de visu, interpretata come di persona, è in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di proprietari e imprese". Inoltre "l'agire pubblico deve seguire un principio di proporzionalità per il quale per introdurre degli aggravi operativi o limitare delle libertà è necessario supportare con dati la necessità e la capacità della norma di risolvere un problema documentato". "Siamo già in contatto con il Governo - riferisce ancora Celani - per mettere a disposizione il nostro know how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate, dimostrando il nostro ruolo a supporto delle Istituzioni. Auspichiamo che il principio di proporzionalità ispiri l'agire di molte amministrazioni pubbliche locali che hanno abusato della circolare introducendo regolamenti che da oggi decadono, avendo nel frattempo causato malessere, costi e preoccupazioni a centinaia di migliaia di famiglie e imprenditori". Property manager, Firenze torni sui suoi passi “La decisione del Tar del Lazio è una vittoria della legalità e del buon senso: nel 2025 è folle pensare di vietare strumenti tecnologici che permettono il self check in appartamenti destinati alle locazioni brevi. Ora non solo il Ministero dell'Interno ma anche i Comuni che hanno seguito quella strada saranno costretti a una retromarcia”. Così Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di ApartmentsFlorence, commenta la sentenza con cui il Tar del Lazio. Fagnoni lancia poi un appello al Comune di Firenze, dove il nuovo regolamento sulle locazioni turistiche entrerà in vigore sabato 31 maggio, introducendo, tra le altre cose, il divieto di self check-in. “Palazzo Vecchio – dice il presidente di Property Managers Italia – si distingue da diversi anni in questa guerra ideologica contro gli affitti turistici. Il regolamento che prevede il divieto di self check in è stata solo l'ultima mossa, che non migliora la sicurezza né la qualità dell'ospitalità, ma danneggia sia i turisti sia chi lavora in modo professionale. È impensabile che nel 2025 si voglia obbligare un imprenditore a consegnare di persona le chiavi alle 11 di sera o alle 6 di mattina, come se fossimo ancora a trent'anni fa”. “Ci auguriamo che la sentenza del Tar serva da monito: le norme – conclude Fagnoni - devono essere scritte con competenza, ascoltando tutti e valutando gli impatti concreti sulle persone e le imprese”.
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