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Autonomia differenziata, ok dalla Camera con 172 voti favorevoli
19-06-2024, 07:39
Roma, 19 giu. (askanews) - Nella notte, l'aula della Camera dei deputati ha approvato la riforma dell'autonomia differenziata, ddl 1665, con 172 voti favorevoli, 99 contrari, 1 astenuto. La riforma del governo, col via libera definitivo della Camera, diventa così legge. Si tratta di una legge puramente procedurale di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione approvata oltre 20 anni fa: nel 2001. Ma adesso attua la possibilità di riconoscere livelli diversi di autonomia alle diverse Regioni italiane a statuto ordinario e speciale, e alla province autonome di Trento e Bolzano, in ben 23 materie, dalla sanità alla scuola al fisco al commercio estero ai rapporti internazionali e con l'Unione europea e molto altro. In 11 articoli, la riforma definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Regola cioè le procedure per intese tra lo Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere un livello di autonomia differenziata rispetto alle altre Regioni. Prima di presentare la richiesta ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni Province ed enti regionali del suo territorio. Tra le 23 materie di possibile autonomia differenziata ci sono anche Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura. Quattordici sono le materie definite dai Lep, Livelli Essenziali di Prestazione, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, quindi dei Lep, avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio. Il governo nazionale entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge approvata oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. La strada per l'attuazione pratica di questa riforma cara al cuore della Lega insomma è ancora lunga. Stato e singole Regioni avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Potranno essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con preavviso di almeno 12 mesi.
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