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"Come va cambiata la riforma". Legge Calderoli, la sentenza della Consulta: come stanno le cose
03-12-2024, 12:29
Depositate le motivazioni della sentenza della Consulta, che si è espressa sulla legge sull'Autonomia dopo i ricorsi di quattro Regioni. La Corte, in particolare, ha sottolineato che "vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma della Costituzione (ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - ndr), alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento". Le materie in questione sono quelle in cui "predominano le regolamentazioni dell'Unione europea" come la politica commerciale comune, la tutela dell'ambiente, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia oltre alle grandi reti di trasporto, ma anche le "norme generali sull'istruzione" che hanno una "valenza necessariamente generale ed unitaria"; le funzioni relative alla materia sulle "professioni" e i sistemi di comunicazione. La Consulta, poi, ha spiegato che l'articolo 116 della Costituzione richiede che "il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà". "La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali - si legge nelle motivazioni -. L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica". E ancora: "La vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie, e gli affida altresì dei compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, che si esplicano principalmente attraverso la determinazione dei principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni". E infine: "La ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica come quella italiana non può trovare espressione in una unica sede istituzionale. Perciò il regionalismo corrisponde ad un'esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione".
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