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Politica
Autonomia differenziata, la Consulta: "Illegittime alcune disposizioni"
Ieri 14-11-24, 19:19
AGI - La Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata, considerando invece "illegittime specifiche disposizioni" dello stesso testo legislativo. Lo fa sapere Palazzo della Consulta con una nota. La Corte, in particolare, ha ravvisato "l'incostituzionalità" di alcuni profili della legge, in primis "la possibilità che l'intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà". "Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità - spiega Palazzo della Consulta - colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione - conclude la nota - qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale". E ancora: "Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) - osserva ancora Palazzo della Consulta - priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale" del Parlamento", nonché la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei Lep", il "ricorso alla procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep con Dpcm sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep", la "possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che, dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite, non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni", la "facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica" e "l'estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell'art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali". La Corte ha poi interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge, affermando che "l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo", che la "legge di differenziazione non è di mera approvazione dell'intesa ('prendere o lasciare') ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l'intesa potrà essere eventualmente rinegoziata" e che "la limitazione della necessità di predeterminare i Lep ad alcune materie (distinzione tra 'materie Lep' e 'materie-no Lep') va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come 'no-Lep' i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali". Inoltre, "l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso", ha stabilito la Consulta, sottolineando che "la clausola di invarianza finanziaria richiede anche che, al momento della conclusione dell'intesa e dell'individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari". La sussidiarietà regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni L'autonomia differenziata "deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini". E' quanto rileva Palazzo della Consulta rendendo nota la sua decisione sulla legge Calderoli, sottolineando che la "distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, non debba corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni". L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l'attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia), dunque, "deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana: essa - osserva la Corte - riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio".
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